Normativa Leggi Decreti del presidente della repubblica, del Ministro ... - Delibere, Regolamenti, Ordinanze, Circolari

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D.Lvo 04/08/1999 n. 351

2. Nelle zone di cui al comma 1, le regioni definiscono i piani d'azione contenenti le misure da attuare nel breve periodo, affinchč sia ridotto il rischio di superamento dei valori limite e delle soglie di allarme.

3. I piani devono, a seconda dei casi, prevedere misure di controllo e, se necessario, di sospensione delle attivitą, ivi compreso il traffico veicolare, che contribuiscono al superamento dei valori limite e delle soglie di allarme.

Art. 8 - Misure da applicare nelle zone in cui i livelli sono pił alti dei valori limite

1. Le regioni provvedono, sulla base della valutazione preliminare di cui all'articolo 5, in prima applicazione, e, successivamente, sulla base della valutazione di cui all'articolo 6, alla definizione di una lista di zone e di agglomerati nei quali:

a) i livelli di uno o pił inquinanti eccedono il valore limite aumentato del margine di tolleranza;

b) i livelli di uno o pił inquinanti sono compresi tra il valorelimite ed il valore limite aumentato del margine di tolleranza.

2. Nel caso che nessun margine di tolleranza sia stato fissato per uno specifico inquinante, le zone e gli agglomerati nei quali il livello di tale inquinante supera il valore limite, sono equiparate alle zone ed agglomerati di cui al comma 1, lettera a).

3. Nelle zone e negli agglomerati di cui al comma 1, le regioni adottano un piano o un programma per il raggiungimento dei valori limite entro i termini stabiliti ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera c). Nelle zone e negli agglomerati in cui il livello di pił inquinanti supera i valori limite, le regioni predispongono un piano integrato per tutti gli inquinanti in questione.

4. I piani e programmi, devono essere resi disponibili al pubblico e agli orga- nismi di cui all'articolo 11, comma 1, e riportare almeno le informazioni di cui all'allegato V.

5. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della sanitą, sentita la Conferenza unificata, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabiliti i criteri per l'elaborazione dei piani e dei programmi di cui al comma 3.

6. Allorchč il livello di un inquinante č superiore o rischia di essere superiore al valore limite aumentato del margine di tolleranza o, se del caso, alla soglia di allarme, in seguito ad un inquinamento significativo avente origine da uno Stato dell'Unione europea, il Ministero dell'ambiente, sentite le regioni e gli enti locali interessati, provvede alla consultazione con le autoritą degli Stati dell'Unione europea coinvolti allo scopo di risolvere la situazione.

7. Qualora le zone di cui ai commi 1 e 2 interessino pił regioni, la loro estensione viene individuata d'intesa fra le regioni interessate che coordinano i rispettivi piani.

Art. 9 - Requisiti applicabili alle zone con i livelli inferiori ai valori limite

1. Le regioni provvedono, sulla base della valutazione preliminare di cui all'articolo 5, in prima applicazione, e, successivamente, sulla base dell'articolo 6, alla definizione delle zone e degli agglomerati in cui i livelli degli inquinanti sono inferiori ai valori limite e tali da non comportare il rischio di superamento degli stessi.

2. Nelle zone e negli agglomerati di cui al comma 1, le regioni adottano un piano di mantenimento della qualitą dell'aria al fine di conservare i livelli degli inquinanti al di sotto dei valori limite e si adoperano al fine di preservare la migliore qualitą dell'aria ambiente compatibile con lo sviluppo sostenibile secondo le direttive emanate con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della sanitą, sentita la Conferenza unificata.

Art. 10 - Misure applicabili in caso di superamento delle soglie d'allarme

1. Qualora le soglie d'allarme vengano superate, le autoritą individuate dalle regioni ai sensi dell'articolo 7 garantiscono che siano prese le misure necessarie per informare la popolazione secondo i criteri stabiliti ai sensi dell'articolo 4, comma 3, lettera d). Inoltre trasmettono immediatamente, a titolo provvisorio, i dati relativi ai livelli registrati e alla durata degli episodi di inquinamento al Ministero dell'ambiente che provvede a trasmetterli alla Commissione europea entro tre mesi dal rilevamento e al Ministero della sanitą.

Art. 11 - Informazione al pubblico

1. Lo Stato, le regioni, le province, i comuni e gli altri enti locali garantiscono, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, che informazioni aggiornate sulla qualitą dell'aria ambiente relativamente agli inquinanti normati ai sensi dell'articolo 4, commi 1 e 2, siano messe regolarmente a disposizione del pubblico, nonchč degli organismi interessati.

2. Le informazioni di cui al comma 1 devono essere chiare, comprensibili e accessibili.

Art. 12 - Trasmissione delle informazioni

1. Le regioni trasmettono al Ministero dell'ambiente e al Ministero della sanitą, per il tramite dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente (ANPA), secondo il formato stabilito ai sensi dell'articolo 4, comma 3, lettera

e):

a) per le zone di cui all'articolo 8, comma 1:

1) entro sei mesi dalla fine di ciascun anno, il rilevamento di livelli che superano i valori limite oltre il margine di tolleranza, le date o i periodi in cui il superamento si č verificato, nonchč i valori registrati. La medesima comunicazione deve essere trasmessa con riferimento al superamento del valore limite per gli inquinanti per i quali non č stato stabilito un margine di tolleranza;

2) entro sei mesi dalla fine di ciascun anno, i motivi di ciascun superamento;

3) entro diciotto mesi dalla fine dell'anno durante il quale sono stati registrati i livelli di cui al numero 1), i piani e i programmi di cui all'articolo 8, comma 3;

4) ogni tre anni a decorrere dalla prima comunicazione di cui al numero

3), l'andamento del piano o del programma in corso di attuazione

b) entro sei mesi dalla fine di ciascun anno, l'elenco delle zone e degli agglomerati di cui all'articolo 8, commi 1 e 2, e all'articolo 9. L'ANPA trasmette tali informazioni al Ministero dell'ambiente e al Ministero della sanitą.

2. Il Ministero dell'ambiente comunica alla Commissione europea:

a) entro nove mesi dalla fine di ciascun anno le informazioni di cui al comma 1, lettera a), numeri 1) e 2), e lettera b);

b) entro due anni dalla fine dell'anno in cui si sono registrati i livelli di cui al comma 1, lettera a), numero 1), i piani e i programmi di cui al com- ma 1, lettera a), numero 3);

c) ogni tre anni dalla prima comunicazione l'andamento del piano o programma in corso di attuazione;

d) ogni tre anni e non oltre nove mesi dalla fine di ciascun triennio, le informazioni che sintetizzano i livelli rilevati o valutati, a seconda dei casi, nelle zone e negli agglomerati di cui agli articoli 8 e 9, nel quadro della relazione settoriale di cui all'articolo 4 della direttiva 91/692/CEE del Consiglio del 23 dicembre 1991, per la standardizzazione e la razionalizzazione delle relazioni relative all'attuazione di talune direttive concernenti l'ambiente;

e) i metodi utilizzati per la valutazione della qualitą dell'aria ambiente di cui all'articolo 5.

3. Il Ministero dell'ambiente, di intesa con il Ministero della sanitą, comunica alla Commissione europea i laboratori e gli organismi incaricati di:

a) approvare i dispositivi di misurazione;

b) garantire la qualitą delle misurazioni effettuate dai dispositivi di misurazione, accertando il rispetto di tale qualitą, in particolare mediante controlli effettuati nel rispetto, tra l'altro, dei requisiti delle norme europee in materia di garanzia della qualitą;

c) effettuare l'analisi dei metodi di valutazione;

d) coordinare sul territorio italiano i programmi di garanzia della qualitą su scala comunitaria organizzati dalla Commissione europea. Tali informazioni devono essere rese accessibili al pubblico.

Art. 13 - Abrogazione di norme

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogati:

a) l'articolo 3 commi 1 e 4, lettere a) , b) e d), limitatamente alla predisposizione dei criteri per la raccolta dei dati inerenti la qualitą dell'aria, del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988 n. 203.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore dei pertinenti decreti emanati ai sensi dell'articolo 4, comma 1, sono abrogati:

a) il decreto del Ministro dell'ambiente 20 maggio 1991 concernente criteri per la raccolta dei dati inerenti la qualitą dell'aria, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 31 maggio 1991 n. 126;

b) il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1992 recante "Atto di indirizzo e coordinamento in materia di sistema di rilevazione dell'inquinamento urbano", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 10 gennaio 1992 n. 7;

c) il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 marzo 1983, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 28 maggio 1983 n. 145;

d) gli articoli 20, 21, 22 e 23 e gli allegati I, II, III e IV del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988 n. 203;

e) il decreto del Ministro dell'ambiente 15 aprile 1994, concernente le norme tecniche in materia di livelli e di stati di attenzione e di allarme per gli inquinanti atmosferici nelle aree urbane, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 10 maggio 1994 n. 107;

f) il decreto del Ministro dell'ambiente 25 novembre 1994, concernente l'aggiornamento delle norme tecniche in materia di limite di concentrazione e di livelli di attenzione e di allarme per gli inquinanti atmosferici nelle aree urbane e disposizioni per la misura di alcuni inquinanti di cui al decreto del Ministro dell'ambiente 15 aprile 1994, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 13 dicembre 1994 n. 290

g) il decreto del Ministro dell'ambiente del 16 maggio 1996 recante "Attivazione di un sistema di sorveglianza di inquinamento da ozono" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 13 luglio 1996 n. 163.

Art. 14 - Disposizioni transitorie

1. Fino al termine stabilito ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera c), restano in vigore i valori limite fissati nel decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988 n. 203.

2. Fino alla data di entrata in vigore dei pertinenti decreti di cui all'articolo 4, comma 1, restano in vigore i valori guida, i livelli di attenzione e di allarme, gli obiettivi di qualitą, i livelli per la protezione della salute e della vegetazione, nonchč le disposizioni sull'informazione della popolazione stabiliti:

a) dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 marzo 1983 concernente i limiti massimi di accettabilitą delle concentrazioni e di esposizione relativi ad inquinanti dell'aria nell'ambiente esterno, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 28 maggio 1983 n. 145;

b) dal decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988 n. 203, concernente norme in materia di qualitą dell'aria relativamente a specifici agenti inquinanti, e di inquinamento prodotto dagli impianti industriali, e suoi decreti attuativi;

c) dal decreto del Ministro dell'ambiente 15 aprile 1994 recante "Norme tecniche in materia di livelli e di stati di attenzione e di allarme per gli inquinanti atmosferici nelle aree urbane, ai sensi degli articoli 3 e 4 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988 n. 203, e dell'articolo 9 del decreto del Ministro dell'ambiente 20 maggio 1991", pubblicato ne1la Gazzetta Ufficiale del 10 maggio 1994 n. 107;

d) dal decreto del Ministro dell'ambiente 16 maggio 1996 sull'attivazione di un sistema di sorveglianza di inquinamento da ozono, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 13 luglio 1996 n. 163;

e) dal decreto del Ministro dell'ambiente 25 novembre 1994 recante "l'aggiornamento delle norme tecniche in materia di limiti di concentrazione e di livelli di attenzione e di allarme per gli inquinanti atmosferici nelle aree urbane e disposizioni per la misura di alcuni inquinanti di cui al decreto ministeriale 15 aprile 1994", pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 13 dicembre 1994 n. 290.

 

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